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IAS 36
IMPAIRMENT TEST
Assistiamo le aziende all’impariment test. L’obiettivo dello IAS 36 è definire i principi per assicurarsi che le attività siano iscritte nel bilancio ad un valore non superiore a quello recuperabile.


Ambito di applicazione
Il Principio IAS 36 si applica a tutte le attività ad eccezione di:
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rimanenze (vedere IAS 2)
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attività derivanti da commesse a lungo termine (vedi IAS 11)
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attività fiscali differite (cfr. IAS 12)
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attività derivanti da benefici per i dipendenti (cfr. IAS 19)
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attività finanziarie (cfr. IAS 39)
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investimenti immobiliari iscritti al fair value (si veda IAS 40)
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attività agricole iscritte al fair value (si veda IAS 41)
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attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell’assicuratore insiti in contratti di assicurazione (cfr. IFRS 4)
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attività non correnti destinate alla vendita (vedi IFRS 5)
Pertanto , lo IAS 36 si applica a (tra altre attività):
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terra
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edifici
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macchinari ed attrezzature
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gli investimenti immobiliari iscritte al costo
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immobilizzazioni immateriali
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avviamento
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partecipazioni in controllate , collegate e joint venture valutate al costo
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attività iscritte a valori rivalutati in base allo IAS 16 e IAS 38
Definizioni chiave
Impairment: una attività subisce una riduzione durevole di valore quando il suo valore contabile eccede il valore recuperabile
Valore di carico : l'ammontare al quale un'attività è rilevata nello stato patrimoniale dopo aver dedotto accumulato e perdite di valore
Il valore recuperabile : il più elevato tra il fair value di un'attività al netto dei costi di vendita (a volte chiamato prezzo netto di vendita ) e il suo valore d'uso
Fair value : l'importo ottenibile dalla vendita di un bene in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili
Valore d'uso : il valore attualizzato dei flussi finanziari futuri che si suppone deriveranno da:
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l'uso continuativo di un'attività,
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dalla sua cessione al termine della sua vita utile
Ad ogni data di riferimento del bilancio, l’entità deve valutare se esistono indicazioni che un’attività può aver subito una riduzione durevole di valore (il suo valore contabile può essere superiore al maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso. Se vi è una indicazione che un'attività può essere compromessa, allora si deve calcolare il valore recuperabile dell'attività.
Indipendentemente dal fatto che vi siano eventuali indicazioni di riduzioni durevoli di valore, un’entità deve inoltre:
(a) verificare annualmente per riduzioni durevoli di valore un’attività immateriale con una vita utile indefinita o un’attività immateriale che non è ancora disponibile all’uso, confrontando il suo valore contabile con il suo valore recuperabile. Questa verifica della riduzione durevole di valore può essere fatta in qualsiasi momento durante un esercizio, a patto che avvenga nello stesso momento ogni anno. Attività immateriali differenti possono subire una verifica di riduzione durevole di valore in momenti diversi. Tuttavia, se tale attività immateriale viene inizialmente rilevata nell’esercizio in corso, tale attività immateriale deve subire una verifica per riduzione durevole di valore prima della fine dell’esercizio in corso.
(b) verificare l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale per riduzione durevole di valore annualmente secondo quanto previsto dai paragrafi 80-99.
Nel valutare se esistono indicazioni che un’attività può aver subito una riduzione durevole di valore, l’entità deve considerare almeno le seguenti indicazioni provenienti da fonti esterne o interne:
Fonti esterne :
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il valore di mercato diminuisce significativamente durante l’esercizio e più di quanto si prevedeva
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variazioni negative di tecnologia , mercati, economia, o le leggi
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aumento dei tassi di interesse di mercato
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del prezzo delle azioni dell'azienda è inferiore al valore di libro
Fonti interne :
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obsolescenza o deterioramento fisico
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attività è parte di una ristrutturazione o destinati alla dismissione
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peggioramento oltre a quanto previsto dell’andamento economico delle performance derivanti dall’attività
Gli elenchi sopra riportati non sono esaustivi. Una entità può individuare ulteriori indicazioni che un'attività può subire riduzione durevole di valore e quindi dovrà determinare il valore recuperabile dall’attività.
Se esiste l’indicazione che un’attività può aver subito una riduzione durevole di valore può essere conseguentemente considerato che la vita utile residua dell’asset, il criterio di ammortamento o il valore residuo dell’attività necessitano di essere riveduti e corretti secondo le indicazioni previste dal Principio anche se non è stata rilevata una perdita per riduzione durevole di valore della stessa.
Il Principio IAS 36 regola la determinazione del valore recuperabile del fair value al netto dei costi di vendita e del valore d’uso di una attività. In particolare
Determinazione del valore recuperabile
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Non è necessario determinare il fair value al netto dei costi di vendita o il valore d'uso se uno di questi due valori è più alto del valore contabile. In questo caso l'attività non deve essere svalutata.
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Se il fair value al netto dei costi di vendita non può essere determinato , allora il valore recuperabile è par al valore d'uso.
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Per le attività destinate alla dismissione, il valore recuperabile è dato dal fair value netto di costi di vendita.
Determinazione del Fair Value al netto dei costi di vendita
Il fair value al netto dei costi della vendita può essere determinato come segue:
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Se vi è un accordo vincolante di vendita , l'uso del prezzo ai sensi di tale accordo meno costi di dismissione.
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Se non esiste un accordo vincolante di vendita ma c'è un mercato attivo per quel tipo di attività, si può considerare il prezzo di mercato al netto dei costi di dimissione. Per prezzo di mercato si intende il prezzo corrente di offerta, se esiste, altrimenti il prezzo dell'operazione più recente.
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Se non esiste un mercato attivo, utilizzare la migliore stima del prezzo di vendita del bene al netto dei costi di dismissione.
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Costi di dismissione sono le spese dirette conseguenti alla dismissione dell’attività.
Valore d'uso
Il calcolo del valore d'uso dovrebbe riflettere i seguenti elementi:
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una stima dei flussi finanziari futuri che derivano dall’attività
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aspettative di possibili variazioni nella quantità o nella tempistica di tali flussi finanziari futuri
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il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di mercato privo di rischio di interesse
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il prezzo di assumersi l'incertezza inerente l'attività
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altri fattori, come la mancanza di liquidità, che i partecipanti al mercato rifletterebbero nei prezzi dei flussi finanziari futuri che l'entità prevede di ottenere dall’attività
Nella determinazione del valore d’uso, un’entità deve:
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basare le proiezioni dei flussi di cassa su presupposti ragionevoli e sostenibili,
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basarsi sui bilanci più recenti e sulle previsioni (piani industriali) approvate dalla direzione aziendale. Devono essere esclusi eventuali flussi finanziari in entrata o in uscita futuri derivanti da ristrutturazioni o miglioramenti dell’andamento dell’attività (le proiezioni future devono coprire un periodo massimo di cinque anni o maggiore se giustificato)
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stimare le proiezioni dei flussi di cassa per il periodo successivo alle previsioni (piani industriali) mediante l'estrapolazione per i periodi al di là di proiezioni di bilancio facendo uso di un tasso di crescita stabile e in diminuzione a meno che non sia giustificabile un tasso maggiore. Il tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui opera l’entità, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salco che un tasso superiore sia giustificato.
Il Principio IAS 36 presume che i bilanci e le previsioni non dovrebbe andare oltre i cinque anni, per i periodi successivi a cinque anni, l’entità deve estrapolare dai bilanci precedenti.
La direzione aziendale dovrebbe valutare la ragionevolezza delle ipotesi su cui si basano le proiezioni dei flussi di cassa, esaminando le cause delle differenze tra le proiezioni del passato flusso di cassa e flussi di cassa effettivi.
Le proiezioni dei cash flow dovrebbero riguardare l’attività nella sua condizione correnti (attuali) e non devono essere considerate nella stima dei flussi finanziari ristrutturazioni future per le quali l’entità non è ancora impegnata e miglioramenti e ottimizzazioni dell’andamento dell’attività.
Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari in entrata o in uscita da attività di finanziamento , pagamenti o rimborsi di imposte.
La stima dei flussi finanziari netti incassabili (o pagabili) per la dismissione di un’attività alla fine della sua vita utile è rappresentata dall’ammontare che l’entità si aspetta di ottenere nella dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi stimati di dismissione.
Tasso di sconto
Nel misurare il valore d'uso di un’attività, il tasso di sconto utilizzato dovrebbe essere il tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività. Il tasso di attualizzazione non deve riflettere i rischi per i quali i flussi finanziari futuri sono stati adeguati e dovrebbe essere uguale il tasso di rendimento che gli investitori richiederebbero se si trattasse di scegliere un investimento che generasse flussi finanziari equivalenti a quelli attesi dal bene .
Per riduzione di valore di una singola attività o portafoglio di attività , il tasso di sconto è il tasso che l'entità dovrebbe pagare in una transazione correnti di mercato per prendere in prestito soldi per comprare quella attività specifiche o di portafoglio.
Se il tasso di un’attività specifica non è reperibile direttamente dal mercato, l’entità fa uso di altre tecniche per stimare il tasso di attualizzazione. Deve essere utilizzata una tecnica che riflette il valore temporale del denaro sulla vita del bene così come il rischio paese, rischio valuta, rischio di prezzo, dei flussi finanziari . I seguenti elementi sono di norma considerati:
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l'entità del proprio costo medio ponderato del capitale;
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dell'entità tasso incrementale debitore , e
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altri tassi di mercato dei prestiti.
Riconoscimento di una perdita durevole di valore
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Una perdita durevole di valore deve essere rilevato se e solo se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile. Pertanto il valore contabile deve essere ridotto al valore recuperabile.
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La perdita durevole di valore deve essere immediatamente rilevato nel conto economico a meno che non si iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un diverso Principio (ad esempio, secondo quanto previsto dal modello della rideterminazione durevole di valore dello IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi riduzione durevole di valore di un’attività rivalutata deve essere trattata come diminuzione della rivalutazione secondo quanto previsto da quel Principio (il valore cambia direttamente nel patrimonio netto).
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Qualora sia rilevata una perdita durevole di valore di un’attività. La quota di ammortamento dell’attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile, detratto il suo valore residuo (se esiste), sistematicamente lungo la vita utile residua.
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Quando la perdita per riduzione durevole di valore è stimata per un importo superiore al valore contabile dell’attività a cui si riferisce, l’entità deve rilevare una passività se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio.
Unità generatrice di flussi finanziari (Cash Generating Units – CGU)
Il Principio definisce la CGU come il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi di cassa derivanti da altre attività o gruppi di attività.
Quando è possibile, il valore recuperabile deve essere determinato per la singola attività. Se ciò non è possibile, l’entità deve determinare il valore recuperabile (fair value al netto dei costi di vendita e il valore d'uso ) della CGU a cui appartiene l’attività.
Se esiste un mercato attivo per il prodotto di un’attività(o di un gruppo di attività), tale attività (o gruppo di attività) deve essere identificato come una CGU, anche se alcuni o tutti i prodotti sono usati internamente. Se i flussi finanziari generati da una qualsiasi delle attività o CGU sono influenzati da prezzi di trasferimento interno, un’entità deve utilizzare la miglior stima della direzione aziendale per il/i prezzo/i futuro/i che potrebbe(ro) essere ottenuto(i) in libere transazioni nello stimare:
(a) i futuri flussi finanziari in entrata utilizzati per determinare il valore d’uso dell’attività o della CGU;
e
(b) i futuri flussi finanziari in uscita utilizzati per determinare il valore d’uso di ogni altra attività o CGU che sono influenzati da prezzi di trasferimento interno.
Le unità generatrici di flussi finanziari della stessa attività o delle stesse tipologie di attività devono essere identificate con criteri uniformi da esercizio a esercizio, a meno che il cambiamento possa essere giustificato.
Valore recuperabile e valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari
Il valore recuperabile di una CGU è il maggiore tra il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e il valore d’uso della stessa. Per la determinazione del valore recuperabile di una CGU bisogna fare riferimento a quanto previsto per una attività.
Il valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari deve essere determinato in maniera coerente con il criterio con cui è determinato il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari.
Rettifiche di valore dell'avviamento
Tempistica
L’impairment test per una CGU (gruppo di CGU) a cui l’avviamento è stato attribuito può essere svolta in qualsiasi momento durante l’esercizio di riferimento, a condizione che la verifica venga fatta nello stesso periodo tutti gli anni.
CGU differenti possono essere sottoposte a impairment test in momenti diversi. Tuttavia, se parte o tutto l’avviamento allocato alla CGU (gruppi di CGU) è stato acquisito in un’aggregazione aziendale durante l’esercizio in corso l’unità deve essere sottoposta a verifica per riduzione durevole di valore prima della fine dell’esercizio in corso.
Se le attività che costituiscono CGU a cui l’avviamento è stato allocato vengono sottoposte a impairment test nello stesso momento dell’unità che include l’avviamento, le singole CGU devono essere verificate per riduzione durevole di valore prima dell’unità che contiene l’avviamento. Analogamente se le CGU che costituiscono il gruppo di CGU al quale è stato allocato l’avviamento vengono verificate per riduzione durevole di valore nello stesso momento del gruppo di unità che contiene l’avviamento, le singole unità devono essere sottoposte a impairment test prima del gruppo di unità che include l’avviamento.
Il più recente calcolo analitico effettuato in un periodo precedente del valore recuperabile di CGU cui l’avviamento è stato allocato può essere utilizzato nella verifica per riduzione durevole di valore per quell’unità nell’esercizio corrente, a condizione che tutti i seguenti criteri siano soddisfatti:
(a) le attività e le passività che formano l’unità non si sono modificate significativamente dal tempo del più recente calcolo del valore recuperabile;
(b) il calcolo del valore recuperabile più recente era risultato in un valore che eccedeva il valore contabile dell’unità con un margine sostanziale; e
(c) sulla base di un’analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze modificatesi dal tempo del più recente calcolo del valore recuperabile, la probabilità che l’attuale determinazione del valore recuperabile sia inferiore all’attuale valore contabile dell’unità, è remota.
Allocazione dell’avviamento in CGU
Per eseguire l’impairment test, l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato a ogni CGU dell’acquirente, o gruppi di CGU, che si prevede beneficino dalle sinergie della aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’impresa acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. Ogni CGU a cui l’avviamento è così allocato deve:
(a) rappresentare il livello minimo all’interno dell’entità a cui l’avviamento è monitorato ai fini del controllo di gestione interno; e
(b) non essere maggiore di un settore operativo determinato secondo quanto previsto dall’IFRS 8 Settori operativi.
Se l’allocazione iniziale dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non può essere completata prima della fine dell’esercizio in cui avviene l’aggregazione aziendale, tale allocazione iniziale deve essere completata entro la fine dell’esercizio che ha inizio dopo la data di acquisizione.
Se l’avviamento è stato allocato ad una CGU e l’entità dismette un’attività che è parte di tale unità, l’avviamento associato con l’attività dismessa deve essere:
(a) incluso nel valore contabile dell’attività quando si determina l’utile o la perdita dalla dismissione; e
(b) determinato sulla base dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta di unità generatrici di flussi finanziari, a meno che l’entità possa dimostrare che alcuni altri metodi riflettano meglio l’avviamento associato all’attività dismessa.
Se un’entità riorganizza la struttura del suo sistema informativo in modo tale che si modifica la composizione di una o più unità generatrici di flussi finanziari cui l’avviamento è stato allocato, l’avviamento deve essere riallocato alle unità interessate. Questa nuova allocazione deve essere fatta con il criterio del valore relativo simile a quello utilizzato quando un’entità dismette un’attività facente parte di un’unità generatrice di flussi finanziari a meno che l’entità possa dimostrare che altri metodi riflettano meglio l’avviamento associato alle unità riorganizzate.
Quando l’avviamento si riferisce alla CGU ma non è stato allocato a tale unità, si deve sottoporre l’unità a impairment test ogni qualvolta vi è un’indicazione che l’unità possa avere subito una riduzione durevole di valore, confrontando il valore contabile dell’unità, al netto di qualunque avviamento, con il suo valore recuperabile. Qualunque perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
Una CGU a cui è stato allocato l’avviamento deve essere verificato annualmente per riduzione durevole di valore, e ogni qualvolta vi sia un’indicazione che l’unità possa avere subito una riduzione durevole di valore, confrontando il valore contabile dell’unità, che include l’avviamento, con il valore recuperabile dell’unità. Se il valore recuperabile di un’unità eccede il valore contabile dell’unità, l’unità e l’avviamento attribuito a tale unità deve essere considerato come se non avesse subito una riduzione durevole di valore. Se il valore contabile dell’unità supera il valore recuperabile dell’unità, l’entità deve rilevare la perdita per riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
Perdita per riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari
Una perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata per una CGU (il più piccolo gruppo di CGU cui l’avviamento o un’attività gestita centralmente è stato allocato) se, e soltanto se, il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è inferiore al valore contabile dell’unità (gruppo di unità). La perdita per riduzione durevole di valore deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell’unità (gruppo di unità) nel seguente ordine:
(a) prima, per ridurre il valore contabile di qualunque avviamento allocato all’unità generatrice di flussi finanziari (gruppo di unità); e
(b) quindi, alle altre attività dell’unità (gruppo di unità) in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’unità (gruppo di unità)
Tali riduzioni dei valori contabili devono essere trattate come perdite per riduzione durevole di valore delle singole attività e rilevate in conformità alle disposizioni contenute nel paragrafo 60.
Nell’attribuire una perdita per riduzione durevole di valore, un’entità non deve ridurre il valore contabile di un’attività al di sotto del maggior valore tra:
(a) il fair value (valore equo) meno i costi di vendita (se determinabile);
(b) il valore d’uso (se determinabile);e
(c) zero.
L’ammontare della perdita per riduzione durevole di valore che sarebbe stata altrimenti imputata all’attività deve essere allocata proporzionalmente alle altre attività dell’unità (gruppo di unità).
Dopo aver applicato le disposizioni contenute nei paragrafi 104 e 105, deve essere rilevata una passività per qualsiasi importo residuo di una perdita per riduzione durevole di valore di CGU se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio.
Ripristino di valore di attività o di CGU
L’entità deve valutare a ogni data di chiusura se vi è indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore di un’attività rilevata negli anni precedenti per un’attività diversa dall’avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’entità deve stimare il valore recuperabile di tale attività prendendo in considerazione, come minimo, le seguenti indicazioni che possono provenire da:
Fonti esterne di informazione
(a) il valore di mercato dell’attività è aumentato in maniera significativa nel corso dell’esercizio.
(b) significativi cambiamenti con effetto favorevole per l’entità hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o lo avranno nel futuro prossimo, nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale nel quale l’entità opera o nel mercato nel quale l’attività è interessata.
(c) i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento sugli investimenti sono diminuiti nel corso dell’esercizio, e tali diminuzioni probabilmente condizionano il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso dell’attività e incrementano in maniera rilevante il valore recuperabile dell’attività.
Fonti interne di informazione
(d) significativi cambiamenti con effetto favorevole sull’entità hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o si presume che abbiano luogo nel futuro prossimo, nella misura o nel modo in cui l’attività è usata o si presume sia usata. Questi cambiamenti includono i costi sostenuti durante il periodo per migliorare o ottimizzare l’efficienza dell’attività o ristrutturare l’operazione a cui l’attività appartiene.
(e) vi sono indicazioni evidenti dal sistema informativo interno che il rendimento economico dell’attività è, o sarà, migliore di quanto precedentemente supposto.
Una perdita per riduzione durevole di valore di un’attività diversa dall’avviamento rilevata negli esercizi precedenti deve essere rettificata se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività da quando è stata rilevata l’ultima perdita per riduzione durevole di valore. Se ci troviamo in questa circostanza, il valore contabile dell’attività a eccezione di quanto indicato nel paragrafo 117, deve essere aumentato sino al valore recuperabile. Tale incremento è un ripristino di valore.
L’accresciuto valore contabile di un’attività diversa dall’avviamento attribuibile a un ripristino di valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di svalutazione o ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore dell’attività negli anni precedenti.
Ripristino di valore di una singola attività
Un ripristino di valore di un’attività diversa dall’avviamento deve essere rilevato immediatamente nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattato come aumento della rivalutazione secondo quando previsto dal Principio contabile internazionale.
Dopo aver rilevato un ripristino di valore, la quota di ammortamento dell’attività deve essere rettificata nei periodi futuri per ripartire il valore contabile modificato dell’attività, detratto il valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la restante vita utile.
Un ripristino di valore di un’attività rivalutata è accreditato direttamente a patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, nella misura in cui una riduzione durevole di valore sulla stessa attività rivalutata era stata precedentemente rilevata nel conto economico anche un ripristino di valore è rilevato nel conto economico.
Ripristino di valore di una CGU
1Un ripristino di valore per una CGU deve essere allocato alle attività dell’unità, a eccezione dell’avviamento, proporzionalmente ai valori contabili di tali attività. Tali incrementi dei valori contabili devono essere trattati come ripristini di valore di singole attività e rilevati in conformità alle disposizioni del paragrafo 119.
Nell’allocare l’importo derivante da un ripristino di valore di una CGU, secondo quanto previsto dal paragrafo 122, il valore contabile di un’attività non può essere superiore al più basso tra:
(a) il valore recuperabile (qualora determinabile); e
(b) il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell’ammortamento) se negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore dell’attività.
L’ammontare del ripristino di valore che sarebbe stato altrimenti imputato all’attività deve essere allocato in base a un criterio proporzionale alle altre attività dell’unità eccetto per l’avviamento.
Ripristino di valore di per l’avviamento
Una perdita per riduzione durevole di valore rilevata per l’avviamento non deve essere eliminata in un esercizio successivo. Lo IAS 38 Attività immateriali vieta la rilevazione dell’avviamento generato internamente. Qualunque incremento del valore recuperabile dell’avviamento in esercizi successivi alla rilevazione di una perdita per riduzione durevole di valore per tale avviamento è probabile che costituisca un aumento generato nell’avviamento internamente, piuttosto che una eliminazione della perdita per riduzione durevole rilevata per l’avviamento acquisito.
Informazioni Integrative
L’entità deve indicare per ciascuna classe di attività:
(a) l’ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore rilevate nel conto economico nel corso dell’esercizio e la linea (linee) della voce di conto economico nella quale tali perdite per riduzione durevole di valore sono incluse.
(b) l’ammontare dei ripristini di valore rilevati nel conto economico nel corso dell’esercizio e la linea (linee) della voce di conto economico nella quale tali ripristini di valore sono iscritti.
(c) l’ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio.
(d) l’ammontare del ripristino di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio
Un’entità che riporta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8 Settori operativi deve indicare quanto segue per ogni settore oggetto di informativa:
(a) l’ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore rilevato nel conto economico e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio.
(b) l’ammontare dei ripristini di valore rilevato nel conto economico e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio.
Un’entità deve indicare quanto segue per ogni perdita per riduzione durevole di valore significativa rilevata o eliminata durante l’esercizio per ogni specifica attività, incluso l’avviamento, o un’unità generatrice di flussi finanziari.
(a) i fatti o le circostanze che hanno portato alla rilevazione o alla eliminazione della perdita per riduzione durevole di valore.
(b) l’ammontare della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata.
(c) per una attività singola:
- (i) la natura dell’attività; e
- (ii) se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l’attività.
(d) per una CGU:
- (i) una descrizione della CGU (come, per esempio, se sia una linea di produzione, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, un settore oggetto di informativa come definito nello IFRS 8);
- (ii) l’importo della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata per classe di attività e, se l’entità presenta l’informativa di settore secondo quanto previsto dall’IFRS 8, per settore oggetto di informativa; e
- (iii) se l’aggregazione di attività utilizzate per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall’ultima stima del valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l’unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata.
(e) se il valore recuperabile dell’attività (o della CGU) è il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita o il valore d’uso.
(f) se il valore recuperabile corrisponde al fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, la base utilizzata per determinare il fair value dedotti i costi di vendita (ovvero se il fair value era stato determinato facendo riferimento a un mercato attivo).
(g) se il valore recuperabile è il valore d’uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzato(i) nella stima corrente e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d’uso.
L’entità deve presentare la seguente informativa per il valore complessivo delle perdite per riduzione durevole di valore e dei ripristini di valore rilevati durante l’esercizio per i quali non viene data alcuna informazione secondo quanto previsto dal paragrafo 130 del Principio:
(a) le classi principali di attività interessate dalle perdite per riduzione durevole di valore e le classi principali di attività interessate dai ripristini di valore.
(b) i fatti e le circostanze principali che hanno portato alla rilevazione di tali perdite per riduzione durevole di valore e i ripristini di valore.
Si incoraggiano le entità a indicare i presupposti utilizzati per determinare il valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell’esercizio. Tuttavia, il paragrafo 134 prevede che un’entità fornisca informativa sulle stime utilizzate per valutare il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari quando l’avviamento o un’attività immateriale dalla vita utile indefinita sono inclusi nel valore contabile di tale unità.
Se, secondo quanto previsto dal paragrafo 84, qualunque parte dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale durante l’esercizio non è stata allocata ad una CGU (o gruppo di unità) alla data di riferimento del bilancio, l’importo dell’avviamento non allocato deve essere indicato insieme alle ragioni per cui tale importo rimane non allocato.
Stime utilizzate per valutare gli importi recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita.
Un’entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni CGU (o gruppo di unità) per la quale il valore contabile dell’avviamento o attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell’entità:
(a) il valore contabile dell’avviamento attribuito all’unità (gruppo di unità).
(b) il valore contabile delle attività immateriali con vite utili indefinite attribuito all’unità (gruppo di unità).
(c) il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità), ossia il valore d’uso o fair value (valore equo) (dedotti i costi di vendita).
(d) se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul valore d’uso:
(i) una descrizione di ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile.
(ii) una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, senza tenere conto se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione.
(iii) l’esercizio su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui più recenti budget/previsioni e, se è utilizzato un periodo più lungo di cinque anni, per un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari, una spiegazione del perché è giustificato tale più lungo periodo.
(iv) il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/previsioni più recenti, e la giustificazione per l’utilizzo di un eventuale tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, settori industriali, Paese o Paesi in cui l’entità opera, o per il mercato a cui l’unità (gruppo di unità) è rivolta.
(v) il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari.
(e) se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, la metodologia utilizzata per determinare il fair value dedotti i costi di vendita. Se il fair value dedotti i costi di vendita non è determinato utilizzando un prezzo di mercato osservabile per l’unità (gruppo di unità), devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:
(i) una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile.
(ii) una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i)a ogni assunto di base, senza tenere conto se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è (sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione.
(f) se un cambiamento, ragionevolmente possibile, in un assunto di base su cui la direzione ha fondato la determinazione del valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) potrebbe far sì che il valore contabile dell’unità (gruppo di unità) superi il valore recuperabile:
(i) l’eccedenza del valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) rispetto al valore contabile.
(ii) il valore assegnato agli assunti di base.
(iii) l’importo a cui il valore assegnato agli assunti di base deve rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) sia pari al valore contabile.
Se parte o tutto il valore contabile dell’avviamento o di attività immateriali dalla vita utile indefinita è allocato a una molteplicità di unità (gruppo di unità) generatrici di flussi finanziari multiple, e l’importo così attribuito a ogni unità (gruppo di unità) non è significativo rispetto al valore contabile totale dell’entità dell’avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita, tale fatto deve essere illustrato, insieme al valore contabile complessivo dell’avviamento o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppi di unità). Inoltre se, in tali circostanze, gli importi recuperabili di parte di tali unità (gruppi di unità) si basano sullo(gli) stesso(i) assunto(i) di base e il valore contabile complessivo dell’avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita loro attribuito è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento dell’entità o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita un’entità deve indicare tale fatto, insieme a:
(a) il valore contabile complessivo dell’avviamento attribuito a tali unità (gruppo di unità).
(b) il valore contabile complessivo delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tali unità (gruppo di unità).
(c) una descrizione dell’(degli) assunto(i) di base.
(d) una descrizione dell’approccio della direzione per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) all’(agli) assunto(i) di base, senza tenere conto se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione.
(e) se un cambiamento, ragionevolmente possibile, nell’(negli) assunto(i) di base potrebbe far sì che i valori contabili complessivi delle unità (gruppo di unità) superino il totale dei valori recuperabili:
(i) l’eccedenza de i valori recuperabili delle unità (gruppo di unità) il rispetto al totale dei valori contabili.
(ii) il(i) valore(i) assegnato(i) all’(agli) assunto(i) di base.
(iii) l’importo a cui il(i) valore(i) assegnato(i) all’(agli) assunto(i) di base deve(ono) rettificarsi, dopo avere assorbito eventuali effetti conseguenti a tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate per misurare il valore recuperabile, affinché il valore complessivo recuperabile delle unità (gruppo di unità) sia pari al loro valore contabile complessivo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
Se un’entità sceglie, secondo quanto previsto dal paragrafo 85 dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali di applicare lo IFRS 3 a partire da qualsiasi data antecedente le date di entrata in vigore esposte nei paragrafi 78-84 dell’ IFRS 3, deve anche applicare il presente Principio prospetticamente dalla stessa data.
Diversamente, un’entità deve applicare il presente Principio:
(a) all’avviamento e alle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali la cui data di accordo è il 31 marzo 2004 o successiva; e
(b) a tutte le altre attività prospetticamente dall’inizio del primo esercizio con inizio il, o dopo il, 31 marzo 2004.
Le entità a cui si applica il paragrafo 139 sono incoraggiate ad applicare le disposizioni del presente Principio prima delle date di entrata in vigore specificate nel paragrafo 139. Comunque, se un’entità applica il presente Principio prima di tali date di entrata in vigore, deve anche applicare lo IFRS 3 e lo IAS 38 Attività immateriali (come rivisto nel 2004) alla stessa data.